Statuto dell'Avis Comunale Forlì Statuto dell'Avis Comunale Forlì ART. 1- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 LAssociazione Avis Comunale di Forlì,è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente,periodicamente e anonimamente il proprio sangue. c.2 LAssociazione ha sede legale nel Comunedi Forlì, in Via G. della Torre n. 1, ed esplica la propria attività istituzionaleprevalentemente nellambito del Comune di Forlì. c.3 LAvis Comunale di Forlì, che aderisce allAVIS Nazionale,nonché allAvis Regionale Emilia - Romagna e allAvis Provinciale di Forlì -Cesena, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processualerispetto alle AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale medesime. ART. 2- SCOPI SOCIALI
c.1 LAvis Comunale di Forlì èunassociazione di volontariato, senza fini di lucro, apartitica,aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,nazionalità, religione, ideologia politica. c.2 LAvis Comunale di Forlì ha lo scopo dipromuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria,periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valoreumanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configurail donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario edoperatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale ivalori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tuteladel diritto alla salute. c.3 Essa pertanto, in armonia con i finiistituzionali propri, con quelli dellAVIS Nazionale, Regionale, Provinciale,sovraordinate alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale,si propone di: a) Sostenerei bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimentodellautosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e deimassimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per ilbuon utilizzo del sangue; b) Tutelareil diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità diessere sottoposti a terapia trasfusionale; c) Promuoverelinformazione e leducazione sanitaria dei cittadini; d) Favorirelincremento della propria base associativa; e) Promuoverelo sviluppo del volontariato e dellassociazionismo. ART. 3 ATTIVITÁ
c.1 Per ilperseguimento degli scopi istituzionali enunciati nellart. 2 del presenteStatuto, lAvis Comunale di Forlì - coordinandosi con lAVIS Nazionale,Regionale e Provinciale, e con le Istituzioni Pubbliche competenti - svolge leseguenti attività: a) Attivitàdi chiamata, svolta sia direttamente che in conformità ad idonee convenzionistipulate con gli Enti Istituzionali di competenza. b) Attivitàdi raccolta. Concorre alla gestione dellUnità di Raccolta costituitanellAzienda Unità Sanitaria Locale di riferimento, provvedendo alla gestionediretta dei punti di raccolta organizzati sul territorio di operatività, comeda convenzioni stipulate con la medesima Azienda Unità Sanitaria Locale diriferimento. c) Promuovee organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del donodel sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna edistituzionale di propria competenza territoriale; d) Collabora con le altre associazioni di settoree con quelle affini che promuovono linformazione a favore della donazione diorgani, della donazione del midollo osseo e della donazione del sangue dacordone ombelicale; e) Promuovela conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosseanche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettinie materiale multimediale; f) Svolge,anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dallAVIS Provincialee/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propriacompetenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolareriferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate; g) Promuovee partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali edumanitari, al sostegno della ricerca scientifica; h) Intrattienerapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livelloterritoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraversopropri rappresentanti alluopo nominati; i) Intrattienerapporti e stipula convenzioni con realtà istituzionali, sociali, economichepresenti sul territorio di sua operatività per iniziative di interessedellassociazione e della collettività; j) LAvisComunale di Forlì oltre ai compiti attribuitele dalla Legge svolge le attivitàgestionali ed operative ad essa demandate dallo Stato, dalla Regione, dagliEnti Locali e dallAzienda Unità Sanitaria Locale, sia direttamente cheattraverso la stipula di idonee convenzioni. c.2 Al fine del perseguimento delle attivitàistituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunqueconnesse, lAssociazione può compiere esclusivamente attività commerciali eproduttive marginali o occasionali, in osservanza delle condizioni di legge. ART. 4- SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 È socio dellAvis Comunale di Forlì chidona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute hacessato lattività donazionale e partecipa con continuità alla attivitàassociativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioninon retribuite di riconosciuta validità nellambito associativo. c.2 Il numero dei soci che non effettuanodonazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambitoassociativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dellAvisComunale medesima. c.3 Ladesione allAvis Comunale di Forlì daparte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presentearticolo deve essere deliberata, su istanza dellinteressato, dal ConsiglioDirettivo Comunale. c.4 Ladesione del socio allAvis Comunale diForlì comporta lautomatica adesione del medesimo allAVIS Nazionale, nonchéallAvis Regionale e Provinciale. c.5 La partecipazione del socio alla vitaassociativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dallart. 5. c.6 La qualifica di socio è personale e nontrasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. c.7 Ogni socio in regola con le disposizionidel presente statuto partecipa allAssemblea Comunale degli Associati condiritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali. ART. 5- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per: a) dimissioni; b) cessazionedellattività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, perun periodo di due anni; c) espulsioneper gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamentocontrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che dannegginolAssociazione e i suoi membri; c.2 In presenza dei presupposti di cui allalettera b) e c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellatodal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio DirettivoComunale. c.3 Contro il provvedimento di espulsione ilsocio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale deiProbiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti normestatutarie dellAVIS Regionale. c.4 Il provvedimento del Collegio Regionaledei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi alladozione dellostesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, aisensi del c. 5 dellart. 16 dello statuto dellAVIS Nazionale. c.5 In caso di ricorso contro ilprovvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, ilsocio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more delladecisione definitiva sullespulsione da parte degli organi di giurisdizionecompetenti e aditi. c.6 Il provvedimento definitivo di espulsionedeliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dallAvisComunale di Forlì, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dallAVISNazionale. ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 LAvis Comunale di Forlì può istituire unalbo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche ogiuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono, con il proprio sostegno,allo sviluppo morale e materiale dellAssociazione e siano stati consideratitali dal Consiglio Direttivo Comunale. c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potràattribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientificoe/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferentiallambito di attività associativa. ART. 7- ORGANI
c.1 Sono organi di governo dellAvis Comunaledi Forlì: a) lAssembleaComunale degli Associati; b) ilConsiglio Direttivo Comunale; c) ilPresidente e il Vice-presidente.
c.2 È organo di controllo dellAvis Comunaledi Forlì il Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 8- LASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 LAssemblea Comunale degli Associati ècostituita da tutti i soci che, allatto della convocazione dellAssembleamedesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevutoprovvedimento despulsione. c.2 Compongono altresì lAssemblea Comunale isoci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenzanonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidentie rappresentanti legali o dei Vice-presidenti. c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto. c.4 In caso di personale impedimento apartecipare alla seduta dellAssemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare,conferendogli delega scritta, da un altro socio. c.5 Ciascun socio non potrà essere portatoredi più di una delega. c.6 LAssemblea Comunale degli Associati siriunisce in via ordinaria almeno una volta lanno, entro il mese di febbraio,per lapprovazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio DirettivoComunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dalConsiglio medesimo. c.7 LAssemblea si riunisce, inoltre, ogniqualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero ingioco interessi vitali dellAvis Comunale e nei casi di impossibilità difunzionamento degli organi dellAssociazione, nonché ogni qualvolta lo riterrànecessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimodei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. c.8 LAssemblea è convocata dal PresidentedellAssociazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima dellaseduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di postaelettronica spediti almeno due giorni prima. c.9 In primaconvocazione lAssemblea è validamente costituita quando siano presenti almenola metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia ilnumero degli associati presenti direttamente o per delega. c.10 Le deliberazioni dellAssemblea sonovalide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. c.11 Perdeliberare lo scioglimento dellAssociazione e la devoluzione del patrimoniooccorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. c.12 Nel caso di parità dei voti, la propostaoggetto di deliberazione si intende respinta. c.13 Alle sedute dellAssemblea Comunaledegli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale. c.14 Nellassunzione di deliberazioni inordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componentidel Consiglio, gli stessi non partecipano al voto. c.15 Della convocazione dellAssembleaComunale viene data comunicazione allAvis Provinciale, la quale potrà inviareun proprio rappresentante. ART. 9- COMPETENZE DELLASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta allAssemblea: a) lapprovazionedel bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sullattività svolta,elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale, e dalla relazione del Collegio deiRevisori dei Conti; b) laratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio DirettivoComunale; c) lapprovazionedelle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, ilpotenziamento e lespansione dellAssociazione, proposte dal ConsiglioDirettivo Comunale; d) lanomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale; e) lanomina dei delegati che rappresenteranno i soci nellAssemblea Provinciale sovraordinata; f) lanomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; g) lapprovazionedelle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale; h) laformulazione allAssemblea Provinciale della proposta dei candidati allecariche elettive dellAVIS Provinciale; i) loscioglimento dellAssociazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunaleovvero di almeno un terzo degli associati; j) lanomina dei liquidatori; k) ladevoluzione delleventuale patrimonio residuo; l) ognialtro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, allacompetenza di un altro organo associativo. c.2 Le competenze dellAssemblea Comunaledegli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio DirettivoComunale. ART. 10- IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale ècomposto dai membri, eletti dallAssemblea Comunale degli Associati nel numerostabilito dallAssemblea elettiva. c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, cosìformato, elegge al proprio interno il Presidente, due Vice presidenti di cuiuno Vicario, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consigliostesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituisconolUfficio di Presidenza, cui spetta lesecuzione e lattuazione delle deliberedel Consiglio medesimo. c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale siriunisce in via ordinaria almeno due volte lanno, entro il 31 dicembre ed il10 febbraio, rispettivamente per lapprovazione definitiva del preventivofinanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporreallapprovazione dellAssemblea Comunale degli Associati nei termini di cui alcomma 6 dellart. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportunoil Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidentedel Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ovegiudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivofinanziario già ratificato dallAssemblea Comunale degli Associati, nelrispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove omaggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. c.4 Laconvocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almenootto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o postaelettronica inviato almeno due giorni prima. c.5 Le sedute consiliari sono valide con lapresenza della maggioranza dei consiglieri. c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranzadei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio odella proposta di modifica statutaria da sottoporre allapprovazionedellAssemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno lametà più uno dei componenti. c.7 In caso di parità, prevale il voto delPresidente. c.8 La mancatapartecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volteconsecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consigliomedesimo, con deliberazione adottata allatto dellapprovazione del verbaledella seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandatovengano a mancare uno o più Consiglieri, nellordine subentrano i non eletti,fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi delcomma 1 del presente articolo. c.10 Ove i non eletti di volta in voltainterpellati, nellordine di cui al comma 9, non possano o non voglianoaccettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediantecooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non èconsentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà deicomponenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dellinteroConsiglio. c.11 I Consiglieri così nominati decadonodalla carica insieme agli altri. c.12 Qualora, durante un mandato, venga amancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade linteroConsiglio. c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettanotutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellAssociazione,fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto,allAssemblea Comunale degli Associati, nonché lesecuzione e lattuazionedelle delibere di questultima e lesercizio di ogni altra facoltà ritenutanecessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà,altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generalee/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze,funzioni, compensi e durata dellincarico. c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativopartecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fattaeccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardino - conparere consultivo. c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà,inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalitàenucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche lecompetenze del Comitato medesimo. c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/oove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunalenei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 delpresente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dellart. 11. c.18 I poteri del Consiglio DirettivoComunale possono essere singolarmente delegati, dallorgano stesso, alPresidente, al Vice-presidente, allUfficio di Presidenza, al ComitatoEsecutivo. ART.11- IL PRESIDENTE
c.1 IlPresidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno,presiede lAvis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma socialedi fronte ai terzi ed in giudizio. c.2 AlPresidente spetta, inoltre: a) convocaree presiedere lAssemblea Comunale degli Associati, il Consiglio DirettivoComunale, il Comitato Esecutivo e lUfficio di Presidenza se costituiti, nonchéformularne lordine del giorno; b) curarelesecuzione e lattuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale; c) proporreal Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovrannoprestare la propria opera in favore dellAssociazione, a titolo di lavorosubordinato o autonomo ovvero di consulenza; d) assumere,solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie dicompetenza del Consiglio Direttivo Comunale, con lobbligo di sottoporli allaratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essereconvocata entro 10 giorni successivi. c.3Nellespletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dalSegretario. c.4 In caso di assenza o impedimentotemporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. c.5 La firma e/o la presenza delVice-presidente fa fede, di fronte ai terzi, dellassenza o dellimpedimentotemporanei del Presidente. ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti ècostituito da tre componenti nominati dallAssemblea Comunale degli Associatitra soggetti dotati di adeguata professionalità. c.2 I Revisori durano in carica 4 anni epossono essere rinominati. c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formulain apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altrocompito attribuitogli per legge o per statuto. c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano didiritto allAssemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto,intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui venganoassunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancioconsuntivo. c.5 I Revisori dei Conti possono altresìessere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute delConsiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti allaloro competenza. c.6 Ove la situazione economico-finanziariadellAssociazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di unCollegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedereallAssemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente allanomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità. ART. 13- PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dellAvis Comunale diForlì, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi65652,02 Euro. c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essereincrementato ed alimentato con: a) ilreddito del patrimonio; b) icontributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzatiesclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) icontributi di organismi internazionali; d) irimborsi derivanti da convenzioni; e) leoblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti- soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano ilpotenziamento dellAssociazione anche con riferimento ad iniziative specificheo settoriali; f) ognialtro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttivemarginali o occasionali svolte dallAvis Comunale. c.3 Il Consiglio Direttivo Comunaleprovvederà allinvestimento, allutilizzo ed allamministrazione dei fondi dicui dispone lAssociazione, nel rispetto dei propri scopi. c.4 È vietato allAssociazione distribuire,anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non sianoimposte per legge. c.5 Eventuali utili o avanzi di gestionedevono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attivitàistituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 14- ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 Lesercizio finanziario ha la durata diun anno solare. c.2 Entro il31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio DirettivoComunale il preventivo finanziario dellanno successivo che verrà ratificatoentro il mese di febbraio dallAssemblea Comunale degli Associati, la qualenella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dellanno precedente. ART. 15- CARICHE
c.1 Tutte lecariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite, fatta eventualmenteeccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. c.2 Ai detentori di cariche sociali spettaesclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione allassolvimentodellincarico. c.3 Il Presidente, i due Vice-presidenti, ilSegretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più didue mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anchequelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svoltiai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dellart. 10, salvoche i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno. c. 4 Lo statuto dellAvis Regionale, tenutoconto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga inordine alla ineleggibiltà per più di due mandati consecutivi. ART. 16- ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dellAvis Comunale diForlì può avvenire con delibera dellAssemblea Comunale degli Associati, suproposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevoledi almeno i tre quarti dei suoi componenti. c.2 In casodi scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività ependenze, i beni residui saranno devoluti allAvis Provinciale di Forlì-Cesenao ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito lorganismodi controllo di cui alla legge 662/96. ART. 17- RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dalpresente statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dellAVISNazionale, quelle dello statuto dellAvis Provinciale e di quello dellAvisRegionale sovraordinate che afferiscano allAvis Comunale, nonché quelle delcodice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L.266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni. ART. 18- NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dellapprovazione del presentestatuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigentestatuto dellAVIS Nazionale. c.2 I titolari di cariche sociali mantengonolincarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino allascadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testostatutario attualmente in vigore. c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3dellart. 15 del presente statuto si considerano anche quelli espletatiprecedentemente. c. 4 Lentrata in vigore del presente Statutocomporta limmediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ognialtra disposizione da esse derivante oggi vigente. |